Prevenzione degli incendi nelle autorimesse: è entrata in vigore la nuova Regola Tecnica

Prevenzione degli incendi nelle autorimesse: è entrata in vigore la nuova Regola Tecnica

È ufficialmente in vigore dal 3 Aprile 2017 la nuova Regola Tecnica Verticale di prevenzione incendi per le autorimesse.

Dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 3 Marzo 2017, il Decreto Ministeriale del 21 Febbraio 2017 che riporta in allegato la nuova Regola Tecnica “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa” è entrata ufficialmente in vigore il 3 Aprile scorso.

Il DM 21/2/2017 modifica l’allegato 1 del DM 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi), aggiungendo il capitolo «V.6 – Attività di autorimessa»; all’art. 1 comma 2 vengono poi aggiunte le lettere o) e p) che fanno riferimento ai DM 1/2/1986 sulla costruzione delle autorimesse e DM 22/11/2002 sul parcamento di autoveicoli alimentati a GPL in autorimessa.

In questo articolo cercheremo brevemente di descrivere la nuova Regola Tecnica Verticale tenendo in considerazione i nuovi vincoli ed i parametri già posti dai Codici di Prevenzione. Infatti, la nuova RTV (Regola Tecnica Verticale) ha l’obiettivo di offrire nuove opportunità anche per le attività di autorimessa di adottare il nuovo approccio alla progettazione antincendio introdotto con il Codice di Prevenzione Incendi del 2015, senza abrogare i vecchi parametri già previsti in materia.

 

Campo di applicazione della Nuova Regola Tecnica Verticale

La nuova Regola Tecnica Verticale si applica, come descritto nella sezione V 6.1 (Scopo e campo di applicazione), a tutte le attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 ricadenti nella categoria 75 (DPR 151/2011), sia esistenti che di nuova realizzazione, dove per autorimesse private s’intende “autorimessa il cui uso è riservato ad un solo utente o ad un gruppo limitato o definito di utenti con titolo ad accedervi” mentre con autorimessa pubblica si fa riferimento ad “autorimessa la cui utilizzazione è aperta alla generalità degli utenti”.

Di conseguenza, non sono considerate autorimesse e non rientrano nell’applicazione della RTV le aree coperte destinate al parcamento di veicoli ove ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto, o con un percorso massimo inferiore a 2 volte l’altezza del piano di parcamento e gli spazi destinati all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la semplice movimentazione nell’area.

La Regola Tecnica Verticale classifica le autorimesse in relazione a:

Tipologia di servizio

  • SA: Autorimesse Private
  • SB: Autorimesse Pubbliche
  • SC: Autosilo

Superficie

  • AA: 300 m2 < A ≤ 1000 m2
  • AB: 1000 m2 < A ≤ 5000 m2
  • AC: 5000 m2 < A ≤ 10000 m2
  • AD: A > 10000 m2

Quote massima e minima dei piani h dell’autorimessa

  • HA: -6 m ≤ h ≤ 12 m
  • HB: -6 m ≤ h ≤ 24 m, non ricomprese in HA
  • HC: -10 m ≤ h ≤ 32 m, non ricomprese in HA e HB
  • HD: Qualsiasi h, non ricomprese in HA, HB e HC

Aree di Attività

  • TA: Aree dedicate a ricovero, sosta e manovra dei veicoli
  • TZ: Aree destinate ai servizi annessi all’autorimessa
  • TT: Locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio

 

Classi di resistenza previste e controllo dell’incendio

Nella sezione V 6.4 vengono precisati i profili di rischio, come previsti dalla sezione G3 del Codice di Prevenzione Incendi, considerando tre profili di rischio utilizzati per attribuire i conseguenti livelli di prestazione:

  • Rischio Vita: relativo alla salvaguardia della vita umana
  • Rischio Beni: relativo alla salvaguardia dei beni economici
  • Rischio Ambiente: relativo alla tutela dell’ambiente

Anche se semplificativi, i tre profili consentono di valutare il rischio di incendio e di attribuire le adeguate misure necessarie a garantire la sicurezza.

Mentre, nelle sezioni V 6.5.1 e V 6.5.2 vengono disciplinate la reazione al fuoco e la classe di resistenza; in base ai livelli di prestazione posti da Codice di Prevenzione Incendi, la nuova regola ha previsto un range di classe di resistenza al fuoco compresa fra 30, per le autorimesse aperte e fuori terra, e 90 per quelle chiuse; particolare attenzione è data agli autosilo per i quali è prevista una classe di resistenza al fuoco pari o superiore a 120.

Dopo una valutazione dei profili di rischio e delle classi di resistenza al fuoco, la Regola Tecnica Verticale lascia spazio al nucleo fondamentale, ossia alla gestione ed al controllo dell’incendio (V 6.5.5 e V 6.5.6).

La Regola, dunque, fissa parametri da adottare affinché l’autorimessa sia dotata di adeguate misure di controllo e prevenzione degli incendi. In particolare, risulta opportuno considerare i livelli di prestazione previsti dal Codice di Prevenzione Incendi (capitolo S.6), il quale fissa cinque livelli per il controllo e l’estinzione degli incendi:

  • Livello I: Nessun requisito
  • Livello II: Protezione di base
  • Livello III: Protezione di base e manuale
  • Livello IV: Protezione di base, protezione manuale e protezione automatica estesa a porzioni dell’attività
  • Livello V: Protezione di base, protezione manuale e protezione automatica estesa a tutta l’attività

Bisogna poi considerare i livelli di prestazione previsti dal Codice per il controllo del fumo e del calore (capitolo S.8), il quale ne prevede tre:

  • Livello I: Nessun requisito
  • Livello II: Smaltimento di fumo e calore durante le operazioni di estinzione dell’incendio
  • Livello III: Contenimento della propagazione dei fumi e del calore nelle aree limitrofe e formazione nel compartimento di uno strato libero da fumi che consenta la salvaguardia degli occupanti e la protezione dei beni

Le tabelle sottostanti riportano i livelli di prestazione per il controllo dell’incendio e quello dei fumi e del calore prevista dalla RTV in relazione ai livelli di prestazione sopra descritti.

Livelli di prestazione per controllo dell’incendio

Livelli di prestazione per controllo fumo e calore

Parametri specifici ed ingegnerizzazione della sicurezza antincendio nelle autorimesse

La nuova RTV ha dedicato particolare attenzione ad alcuni aspetti specifici, divenendo più completa ed esaustiva.

Accanto alle regole generali sulla protezione antincendio qui ribadite (es. l’obbligo di installare la cartellonistica riferita ai divieti, generali comportamenti da far rispettare in caso di incendio, ecc.) vengono menzionati casi specifici. Ad esempio, particolare attenzione è rivolta all’eventuale presenza di veicoli alimentati a gpl nelle strutture, precisando che per le autovetture con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 il parcamento è consentito nei piani fuori terra e nei piani interrati, non oltre i -6 metri. Inoltre, è richiesto di progettare il sistema in modo da garantire che le squadre di soccorso abbiano sempre la possibilità di comandarne il funzionamento durante l’incendio. Infine, è specificato che, in caso di installazione di un sistema di controllo di fumo e calore, deve essere previsto un quadro di comando e controllo in posizione protetta e segnalata presso il piano d’accesso, allo scopo di consentire anche in fase di intervento delle squadre di soccorso la gestione del sistema naturale di controllo del fumo e calore.

Le indicazioni concernenti l’applicazione dei principi dell’ingegneria della sicurezza antincendio è l’ultimo aspetto trattato dalla nuova regola tecnica di prevenzione incendi per le attività di autorimessa. Infatti, nel punto V 6.7 vengono fornite puntuali indicazioni circa gli scenari per laverifica della capacità portante in caso di incendio. La nuova RTV introduce interessanti modifiche alle definizioni ed al metodo di classificazione delle attività in oggetto.

Importante novità della nuova RTV è, dunque, il ricorso alla Fire Safety Engineering anche per le autorimesse, in particolare per la scelta degli scenari di incendio e per le curve di incendio RHR da utilizzare nelle simulazioni.

La Fire Safety Engineering consente di svolgere una progettazione secondo normativa specifica, ma permette anche di quantificare i livelli di sicurezza garantiti dalle misure antincendio adottate favorendo una maggior comprensione dei rischi e dei possibili scenari che potrebbero verificarsi.

Tutto ciò si tradurrà in una maggiore flessibilità progettuale, con vantaggi sia per i progettisti che per i committenti a salvaguardia della sicurezza e dell’efficienza progettuale.

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